Alla CORTE COSTITUZIONALE l’obbligo di vaccino Covid-19 per i sanitari

E’ rilevante e non manifestamente infondata

… la questione di legittimità costituzionale

… nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario

… per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione

… il numero di eventi avversi

… la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva

… il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale

… la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti

… e persino di test di positività/negatività al Covid

non consentono di ritenere soddisfatta … la condizione, posta dalla Corte costituzionale

… legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato

non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori

non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione

sospende il presente giudizio ai sensi dell’art. 79 comma 1 c.p.a.

dispone, a cura della Segreteria del C.G.A.R.S., l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del C.G.A.R.S., a tutte le parti in causa, e che sia comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati

 

              Ordinanza

 

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