CONFERMA decisione reintegro ed INVIO atti a Procura per eventi avversi e MORTI

 ORDINANZA 31 10 2022 

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 15 settembre 2022

l’utilizzo di dati degli istituti europei EudraVigilance ed Euromomo sull’andamento epidemiologico sono consultabili a mezzo internet dallo stesso sito Aifa

… per cui non costituiscono scienza privata del Giudice, ma, acquisizioni tecniche e scientifiche del Giudice

non si può pretendere, come vorrebbe l’Ordine, che il Giudice si astenga da approfondimenti scientifici della materia trattata

… il Giudice è peritus peritorum e non ha necessità di ctu per poter fare delle affermazioni scientifiche

… uno studio condotto in Israele, per un focolaio scoppiato in ospedale che aveva contagiato 16 medici esposto 23 pazienti e due familiari

derivato da un paziente vaccinato con tre dosi

anche i vaccinati con tre dosi si contagiano e contagiano gli altri

… documenti ISS e Aifa … dimostrano come i contagi avvengano comunque e non si sono mai interrotti

nonostante la campagna vaccinale pluriennale

… vaccinati e non vaccinati sono vettori virali indistintamente

non è pensabile un trattamento discriminatorio dei non vaccinati

… sta scritto nel rapporto Aifa che tutti i 4 vaccini hanno provocato dei decessi entro 14 giorni dall’inoculo

… dalla lettura del report annuale Aifa e dalle stesse indicazioni delle case produttrici

… si comprende che il trattamento sanitario obbligatorio con questi farmaci ad MNRA risulta incompatibile con l’art. 32 Cost. comma 2 Cost.

… un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato

… salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili

IL CHE NON PARE LASCIARE SPAZIO ALL’AMMISSIBILITÀ DI EVENTI AVVERSI GRAVI E FATALI

neanche un solo sacrificio umano è tollerato dalla Costituzione Repubblicana

giammai potrebbe esserne lesa la dignità parificandola ad una cavia di laboratorio

l’individuo sarebbe sempre soccombente ed esposto all’arbitrio di una maggioranza parlamentare

… che di volta in volta individui “l’interesse collettivo prevalente”

… per esempio la “pressione sugli ospedali”, ossia una situazione contingente dettata da una carente allocazione di risorse in sanità da parte della politica

… verrebbe meno la stessa certezza del diritto in una materia così fondamentale e delicata del diritto alla vita delle persone

si assisterebbe anche ad una inevitabile torsione totalitaristica dello Stato

… si porrebbe ineludibilmente il problema di stabilire quanti individui possano legittimamente essere sacrificati

quale autorità abbia questo ius necis ac vitae (diritto di vita o di morte)

… monolitica giurisprudenza della Corte Costituzionale sull’inammissibilità del sacrificio estremo della vita o dell’integrità fisica anche di un solo individuo nell’interesse collettivo

… un matematico e freddo raffronto tra i dati dei morti per covid e i dati dei morti da vaccino

finché i primi superano i secondi si può continuare a tollerare gli eventi avversi da vaccino

… questo legittimerebbe una campagna vaccinale infinita verso lo “zero contagi” influenzali

portando il ragionamento all’estremo, ciò legittimerebbe, finché ci sono almeno 2 morti per covid in Italia

che almeno una persona possa essere sacrificata e morire di vaccino perché ciò sarebbe tollerabile

… per esigenze solidaristiche e/o anche di spesa pubblica sanitaria, possano ancora essere sacrificate delle vite umane

fintanto che il numero dei sacrifici umani è comunque inferiore ai decessi per covid o per qualunque altro futuro patogeno

… ogni anno i decessi per le banali influenze sono stati sempre migliaia

mai si è introdotto un obbligo vaccinale per legge con la contestuale limitazione di tutte le libertà fondamentali

mai dichiarato uno stato di emergenza sanitaria non previsto né dalla legge né dalla Costituzione

… epidemie anche più gravi con tasso di letalità anche 10 volte maggiore del Sars Cov 2 (Mers, Sars Cov 1

senzasegregare le persone al domicilio per un tempo significativo privandole di tutte le libertà

… questi trattamenti vaccinali imposti dalle leggi italiane ordinarie sono sperimentali e non se ne conoscono gli effetti

autorizzati in base al regolamento europeo n. 507/2006 ossia in forma condizionata

senza adeguati e completi studi di efficacia e sicurezza

non sono stati testati per la prevenzione del virus ma solo della malattia

esistevano evidenze scientifiche sull’efficacia degli antinfiammatori sin dalle prime fasi della malattia

… il tipo di autorizzazione imponesse di “rafforzare la farmacovigilanza” trattandosi di farmaci sperimentali

… ha invece optato per la farmacovigilanza passiva, con somministrazione indiscriminata dei vaccini da parte dei vaccinatori

senza tener conto delle patologie pregresse

studio dell’Università Thomas Jefferson … ha evidenziato sulle cavie la stabile deregolazione del genoma umano, trasmissibile alla prole

analoghi altri studi tra cui quello svedese di Lund University … su cellule umane del fegato

allarmante per cui con l’RNA dei vaccini Phizer Biontech covid 19 si verifichi una trascrittasi inversa

… una maggior esposizione del vaccinato a rischi di contagi e neoformazioni tumorali

… su Sciences Advances ammette che le cellule umane possano convertire l’RNA in Dna

… col crollo del dogma di microbiologia, secondo cui le informazioni genetiche possono seguire una sola direzione

… pericolo segnalato da ricercatori universitari indipendenti di vari stati, di un’alterazione dei codici della vita, vietata dalle norme internazionali

… potrebbe esporre stabilmente il vaccinato all’incapacità di dare una risposta immunitaria adattativa

… non solamente per il covid 19, ma anche per altri patogeni e per la stessa formazione fisiologica di cellule tumorali

l’Ordine convenuto si è limitato a richiamare generiche evidenze scientifiche nazionali e internazionali sull’efficacia e sicurezza dei vaccini

… e le opinioni delle autorità sanitarie e istituti comunque riconducibili alla gestione pandemica

vieta le discriminazioni attuate per le opinioni personali tra cui quelle che la persona si forma in campo medico

dubbi quindi sorgono anche sulla correttezza nella caratterizzazione farmacologica di questi sieri

… la cui denominazione di “vaccino” potrebbe essere stata fuorviante nella manifestazione del consenso degli inoculati

mancanza di pluralismo informativo scientifico dei media, cui pure erano obbligati in base all’art.6 del codice deontologico del giornalista aggiornato al 2021

… gli studi sopra richiamati, infatti, non risultano commentati dalla maggior parte dei giornalisti TV e stampa

regolamento 953/21 in tema di circolazione dei cittadini europei che tutela coloro che non solo non possano ma anche nonvogliano” vaccinarsi

… gli stati membri non possono ricollegare alla scelta di non vaccinarsi, la perdita del lavoro e della retribuzione dei cittadini europei o la perdita di altre libertà personali

… Deve quindi essere confermato il decreto inaudita altera parte già emesso

mandando gli atti alla Procura di Roma per gli eventi avversi e i morti e le numerose criticità evidenziate e per il fatto che la campagna vaccinale prosegue ed è stata recentemente perfino estesa ai neonati dai sei mesi in su, senza alcuna sperimentazione

 

               Costituzione Italiana

 

                 DL 44/21

 

                Regolamento UE 2021_953

 

                          Resolution 2361_2021 with amendments

                       Risoluzione 2361_2021 – Traduzione automatica

 

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