ORDINANZA 31 10 2022
… a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 15 settembre 2022
… l’utilizzo di dati degli istituti europei EudraVigilance ed Euromomo sull’andamento epidemiologico sono consultabili a mezzo internet dallo stesso sito Aifa
… per cui non costituiscono scienza privata del Giudice, ma, acquisizioni tecniche e scientifiche del Giudice
… non si può pretendere, come vorrebbe l’Ordine, che il Giudice si astenga da approfondimenti scientifici della materia trattata
… il Giudice è peritus peritorum e non ha necessità di ctu per poter fare delle affermazioni scientifiche
… uno studio condotto in Israele, per un focolaio scoppiato in ospedale che aveva contagiato 16 medici esposto 23 pazienti e due familiari
… derivato da un paziente vaccinato con tre dosi
… anche i vaccinati con tre dosi si contagiano e contagiano gli altri
… documenti ISS e Aifa … dimostrano come i contagi avvengano comunque e non si sono mai interrotti
… nonostante la campagna vaccinale pluriennale
… vaccinati e non vaccinati sono vettori virali indistintamente
… non è pensabile un trattamento discriminatorio dei non vaccinati
… sta scritto nel rapporto Aifa che tutti i 4 vaccini hanno provocato dei decessi entro 14 giorni dall’inoculo
… dalla lettura del report annuale Aifa e dalle stesse indicazioni delle case produttrici
… si comprende che il trattamento sanitario obbligatorio con questi farmaci ad MNRA risulta incompatibile con l’art. 32 Cost. comma 2 Cost.
… un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato
… salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili
… IL CHE NON PARE LASCIARE SPAZIO ALL’AMMISSIBILITÀ DI EVENTI AVVERSI GRAVI E FATALI
… neanche un solo sacrificio umano è tollerato dalla Costituzione Repubblicana
… giammai potrebbe esserne lesa la dignità parificandola ad una cavia di laboratorio
… l’individuo sarebbe sempre soccombente ed esposto all’arbitrio di una maggioranza parlamentare
… che di volta in volta individui “l’interesse collettivo prevalente”
… per esempio la “pressione sugli ospedali”, ossia una situazione contingente dettata da una carente allocazione di risorse in sanità da parte della politica
… verrebbe meno la stessa certezza del diritto in una materia così fondamentale e delicata del diritto alla vita delle persone
… si assisterebbe anche ad una inevitabile torsione totalitaristica dello Stato
… si porrebbe ineludibilmente il problema di stabilire quanti individui possano legittimamente essere sacrificati
… quale autorità abbia questo ius necis ac vitae (diritto di vita o di morte)
… monolitica giurisprudenza della Corte Costituzionale sull’inammissibilità del sacrificio estremo della vita o dell’integrità fisica anche di un solo individuo nell’interesse collettivo
… un matematico e freddo raffronto tra i dati dei morti per covid e i dati dei morti da vaccino
… finché i primi superano i secondi si può continuare a tollerare gli eventi avversi da vaccino
… questo legittimerebbe una campagna vaccinale infinita verso lo “zero contagi” influenzali
… portando il ragionamento all’estremo, ciò legittimerebbe, finché ci sono almeno 2 morti per covid in Italia
… che almeno una persona possa essere sacrificata e morire di vaccino perché ciò sarebbe tollerabile
… per esigenze solidaristiche e/o anche di spesa pubblica sanitaria, possano ancora essere sacrificate delle vite umane
… fintanto che il numero dei sacrifici umani è comunque inferiore ai decessi per covid o per qualunque altro futuro patogeno
… ogni anno i decessi per le banali influenze sono stati sempre migliaia
… mai si è introdotto un obbligo vaccinale per legge con la contestuale limitazione di tutte le libertà fondamentali
… mai dichiarato uno stato di emergenza sanitaria non previsto né dalla legge né dalla Costituzione
… epidemie anche più gravi con tasso di letalità anche 10 volte maggiore del Sars Cov 2 (Mers, Sars Cov 1
… senza … segregare le persone al domicilio per un tempo significativo privandole di tutte le libertà
… questi trattamenti vaccinali imposti dalle leggi italiane ordinarie sono sperimentali e non se ne conoscono gli effetti
… autorizzati in base al regolamento europeo n. 507/2006 ossia in forma condizionata
… senza adeguati e completi studi di efficacia e sicurezza
… non sono stati testati per la prevenzione del virus ma solo della malattia
… esistevano evidenze scientifiche sull’efficacia degli antinfiammatori sin dalle prime fasi della malattia
… il tipo di autorizzazione imponesse di “rafforzare la farmacovigilanza” trattandosi di farmaci sperimentali
… ha invece optato per la farmacovigilanza passiva, con somministrazione indiscriminata dei vaccini da parte dei vaccinatori
… senza tener conto delle patologie pregresse
… studio dell’Università Thomas Jefferson … ha evidenziato sulle cavie la stabile deregolazione del genoma umano, trasmissibile alla prole
… analoghi altri studi tra cui quello svedese di Lund University … su cellule umane del fegato
… allarmante per cui con l’RNA dei vaccini Phizer Biontech covid 19 si verifichi una trascrittasi inversa
… una maggior esposizione del vaccinato a rischi di contagi e neoformazioni tumorali
… su Sciences Advances ammette che le cellule umane possano convertire l’RNA in Dna
… col crollo del dogma di microbiologia, secondo cui le informazioni genetiche possono seguire una sola direzione
… pericolo segnalato da ricercatori universitari indipendenti di vari stati, di un’alterazione dei codici della vita, vietata dalle norme internazionali
… potrebbe esporre stabilmente il vaccinato all’incapacità di dare una risposta immunitaria adattativa
… non solamente per il covid 19, ma anche per altri patogeni e per la stessa formazione fisiologica di cellule tumorali
… l’Ordine convenuto si è limitato a richiamare generiche evidenze scientifiche nazionali e internazionali sull’efficacia e sicurezza dei vaccini
… e le opinioni delle autorità sanitarie e istituti comunque riconducibili alla gestione pandemica
… vieta le discriminazioni attuate per le opinioni personali tra cui quelle che la persona si forma in campo medico
… dubbi quindi sorgono anche sulla correttezza nella caratterizzazione farmacologica di questi sieri
… la cui denominazione di “vaccino” potrebbe essere stata fuorviante nella manifestazione del consenso degli inoculati
… mancanza di pluralismo informativo scientifico dei media, cui pure erano obbligati in base all’art.6 del codice deontologico del giornalista aggiornato al 2021
… gli studi sopra richiamati, infatti, non risultano commentati dalla maggior parte dei giornalisti TV e stampa
… regolamento 953/21 in tema di circolazione dei cittadini europei che tutela coloro che non solo non possano ma anche non “vogliano” vaccinarsi
… gli stati membri non possono ricollegare alla scelta di non vaccinarsi, la perdita del lavoro e della retribuzione dei cittadini europei o la perdita di altre libertà personali
… Deve quindi essere confermato il decreto inaudita altera parte già emesso
… mandando gli atti alla Procura di Roma per gli eventi avversi e i morti e le numerose criticità evidenziate e per il fatto che la campagna vaccinale prosegue ed è stata recentemente perfino estesa ai neonati dai sei mesi in su, senza alcuna sperimentazione
Resolution 2361_2021 with amendments
Risoluzione 2361_2021 – Traduzione automatica